Art 2

Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' aggiunto il seguente comma:
"Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma".
Entrata in vigore il 7 marzo 1968

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