Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
Art. 1.Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori1.Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, (( lettere i) e i-bis) )), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ((ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (29)
2.I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.
---------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
2.I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.
---------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-01-27, n. 202001077Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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