Art 7
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202303925Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 legge 12 maggio 1950 n. 230·
- art. 7 legge 29 maggio 1967 n. 379·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- interesse strumentale·
- principio di effettività dell'interesse a ricorrere·
- revoca dell'assegnazione·
- subentro nell'assegnazione dei terreni
2. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-03-28, n. 201700225Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
- assegnazione di terreni·
- giudice civile per disaccordo tra eredi·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse legittimo·
- procedura di individuazione del subentrante·
- Riforma Agraria·
- spese giudiziarie·
- subentro nell'assegnazione·
- violazione art. 7 legge 29 maggio 1967, n. 369