Art 5

Art. 5.
Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;(3)
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.(3)((4)) Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 30 DICEMBRE 1999, N. 507))-------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7,comma 1, lettera e)) la trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila.-------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 81,comma 1 lettera a)) che: "L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' cosi' modificato:
nel primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila"; inoltre ha disposto (con l'art. 93, comma 1, lettera a)) che l' autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo previste dal presente articolo e' il Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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