Art 3

Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:
"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 210 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".
Entrata in vigore il 4 marzo 1958

Sentenze182


  • 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-08-26, n. 202400716
    Provvedimento:
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    • affidamento in prova al servizio sociale·
    • art. 51, comma 3 bis, c.p.p.·
    • art. 67 d.lgs. 159/2011·
    • associazione a delinquere finalizzata al traffico di schiavi·
    • causa di divieto per iscrizione all'Albo dei gestori ambientali·
    • comunicazione antimafia interdittiva·
    • condanna penale per reato di acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure cautelari e preventive·
    • misure di prevenzione·
    • principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli·
    • retroattività delle norme penali·
    • riabilitazione penale·
    • sospensione e divieto di attività economica

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-10, n. 202304758
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 4 d.lgs. 286/1998·
    • art. 5 d.lgs. 286/1998·
    • bilanciamento tra tutela della pubblica sicurezza e vita familiare·
    • condanna penale per reati di prostituzione·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • motivi ostativi·
    • permesso di soggiorno·
    • rifiuto permesso di soggiorno·
    • sospensione in via cautelare

  • 3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-04-21, n. 202300523
    Provvedimento:
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    • art. 10 Regolamento UE 2016/679·
    • art. 4 D.Lgs. 286/1998·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • bilanciamento di interessi·
    • condanna penale·
    • diniego di rinnovo del permesso di soggiorno·
    • ordine pubblico e sicurezza·
    • pericolosità sociale·
    • potere discrezionale dell'amministrazione·
    • sospensione cautelare·
    • tutela della sicurezza pubblica

  • 4. Trib. Bologna, sentenza 11/06/2024, n. 1714
    Provvedimento:
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    • 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-03, n. 202314570
      Provvedimento:
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      • annullamento provvedimento disciplinare·
      • compensazione delle spese di lite·
      • difetto di motivazione·
      • eccesso di potere·
      • irragionevolezza·
      • oscuramento delle generalità·
      • principio di imputazione soggettiva·
      • proporzionalità·
      • responsabilità oggettiva·
      • sanzione disciplinare·
      • travisamento dei fatti·
      • tutela della dignità della parte interessata·
      • violazione art. 4 DPR 737/1981
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