Art 3
Art. 3.
L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.
Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.
L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.
Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.