altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento

Art. 8. Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza
delle strade e degli intervalli d'isolamento

Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano l'altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.
Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza e' consentito nel fronte sulla strada piu' stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza eguale a quella consentita dalla strada piu' larga.
Verso gli intervalli di isolamento (spazi sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell'intervallo stesso fermi restando i limiti massimi di altezza di cui al precedente articolo 7.
Detti limiti devono riferirsi al fabbricato piu' alto e per essi puo' farsi eccezione quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta.
Chi costruisce un nuovo edificio puo' fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di sua proprieta'. Se non fabbrica sul confine, deve arrestarsi alla distanza di almeno tre metri dal confine stesso.
Il vicino che intenda a sua volta costruire, deve arrestarsi ad una distanza non minore di tre metri dal confine.
Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine od a meno di tre metri da questo, il vicino, qualora non intenda costruire in aderenza - ai sensi dell'articolo 877 del Codice civile -, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici.
Le Amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme.
Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade o come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate o sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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