Art 6
Art. 6. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 (3) ((4))--------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.--------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.
Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.