Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 1.Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni1.All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b)al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2.All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».
a)al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
b)al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
2.All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».