(negoziazione assistita nelle controversie di lavoro)

Art. 2-ter.(Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro)1.Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Ciascuna parte e' assistita da almeno un avvocato e puo' essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
L'accordo e' trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(7) ((8))---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

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