non accettazione dell'invito e mancato accordo

Art. 4. Non accettazione dell'invito e mancato accordo1.L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile. (7) ((8))2.La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3.La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi