Art 2
Art. 2.
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (7) ((8))1.La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. (7) ((8))1-bis.E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2.La convenzione di negoziazione deve precisare:
a)il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b)l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. (7) ((8))2-bis.La convenzione di negoziazione puo' inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a)la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
b)la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c)la possibilita' di svolgere la negoziazione con modalita' telematiche;
d)la possibilita' di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. (7) ((8))3.La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4.La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.
5.La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o piu' avvocati.
6.Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.
7.E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
7-bis.Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo. (7) ((8))---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 1, 2, lettera b), 2-bis, 7-bis e di cui alla rubrica del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati (7) ((8))1.La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. (7) ((8))1-bis.E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.
2.La convenzione di negoziazione deve precisare:
a)il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b)l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. (7) ((8))2-bis.La convenzione di negoziazione puo' inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a)la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
b)la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c)la possibilita' di svolgere la negoziazione con modalita' telematiche;
d)la possibilita' di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. (7) ((8))3.La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4.La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.
5.La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o piu' avvocati.
6.Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.
7.E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
7-bis.Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo. (7) ((8))---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 1, 2, lettera b), 2-bis, 7-bis e di cui alla rubrica del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
1. Trib. Roma, sentenza 08/03/2024, n. 4307Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA - , nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Cambareri, giusta procura rilasciata in atti; -ricorrente- E - nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Feliciani, giusta procura …Leggi di più...
2. Trib. Verbania, sentenza 13/02/2024, n. 105Provvedimento: N. 1571/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: Dott. Monica Barco Presidente est Dott. Claudio Michelucci Giudice Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1571 R. G. dell'anno 2023 tra , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 domiciliato in Crevoladossola, Frazione Bosco n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. PILONE MARIA SERENA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti - ricorrente - e nata a [...] il [...], C.F. residente CP_1 C.F._2 in Crevoladossola, Via Palli 5, …Leggi di più...
3. Trib. Salerno, sentenza 15/05/2024, n. 2558Provvedimento: N. 12006/2019 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno, II Sezione civile, in composizione monocratica (ai sensi dell'art. 50 ter c.p.c.), in persona del G.O.T. avv. Edvige Crisci, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile di 1° grado iscritta al r.g. 12006/2019 avente ad oggetto Indebito soggettivo e indebito oggettivo E vertente TRA NC FI, rapp.ta e difesa dall'avv. Cipresso Alfonso presso il cui studio elettivamente domicilia in Maiori, in via Santa Tecla 46/B Ricorrente C/O Comune di Maiori in persona del Sindaco P.T, rapp.to e difeso dall'Avv. Virma Caliendo …Leggi di più...
4. Trib. Teramo, sentenza 04/06/2024, n. 606Provvedimento: N. R.G. 2888/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2888/2020 promossa da: BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING SPA), (C.F. 07960110158), nella persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti. MARRA PAOLO e Meroni Marisa Olga, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 13, MILANO presso il difensore avv. MARRA PAOLO ATTORE contro COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (C.F. 00196900674), in persina del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. SCLOCCHINI ANTONINA, …Leggi di più...
5. Trib. Salerno, sentenza 26/09/2024, n. 4490Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente S E N T E N Z A nel processo iscritto al n. 11343/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 29 maggio 2024 e pendente TRA RA D'IA, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato Andrea Vele (C.F. [...]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Florignano n. 29 -attore- E Generali Italia S.p.A. (P. IVA 00885351007), in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...