Testo unico-art. 46

Art. 46

(Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:
1° raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;
2° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificali, provvedono all'autenticazione delle firme depositate a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio e' ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;
3° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle Prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;
4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;
5° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio salvo quanto e' disposto per i listini di Borsa dalla legislazione speciale;
6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1934
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