(razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)

Art. 36-bis.(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)1.All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";
b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto".
2.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3.Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. ((Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.))4.All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 16 luglio 2020

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