Art 1

Art. 1.

Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di P. S. e dal relativo regolamento.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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