Art 12

Art. 12.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
(11) (12) ((13))--------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, ha disposto (con l'art. 170, comma 2-bis) che "Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina".
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, nel modificare l'art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...] sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006". --------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 170, comma 2-bis) che "Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, nel modificare l'art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006". --------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 170, comma 2-bis) che "Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'articolo 63 del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
Entrata in vigore il 2 febbraio 2017
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