(effetti disciplinari dei giudicati penali)
Art. 29.(Effetti disciplinari dei giudicati penali)
Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, e' destituito di diritto, e puo', con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.
Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.
In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.
Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.
Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, e' destituito di diritto, e puo', con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.
Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.
In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.
Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.
Sentenze • 4
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504578Provvedimento:Leggi di più...- ammonimento·
- circolari del CSM·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- diniego di nomina a magistrato di Corte di Appello·
- eccesso di potere·
- legge Pinto·
- prescrizione dei reati·
- procedura di valutazione della professionalità·
- progressioni di carriera nella magistratura·
- sanzione disciplinare·
- sospensione della valutazione per procedimenti disciplinari e penali·
- valutazione di professionalità dei magistrati·
- violazione del principio del giusto procedimento