(effetti disciplinari dei giudicati penali)

Art. 29.(Effetti disciplinari dei giudicati penali)

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, e' destituito di diritto, e puo', con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.
Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.
In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.
Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 22 giugno 1946

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