(reclutamenti straordinari)
Art. 26.(Reclutamenti straordinari)1.Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:
a)i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni;b)i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni.2.I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.
Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale e' predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni). - 1. L'immissione del volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e' predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9, comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e da' luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.».
a)i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni;b)i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni.2.I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.
Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneita', i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale e' predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni). - 1. L'immissione del volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e' predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9, comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e da' luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.».