definizioni
Art. 1. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
b)servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
c)servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d)accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e)dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
f)servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonche' la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g)dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999".
- La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 320 del 28 novembre 1998.
- La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, cosi' recita:
"2. I decodificatori devono consentire la fruibilita' delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1o luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate".
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca: "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi".
- La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 23 novembre 1995.
a)servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato;
b)servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioe' le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
3) servizi della societa' dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
c)servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d)accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
e)dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
f)servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonche' la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;
g)dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999".
- La direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 320 del 28 novembre 1998.
- La legge 29 marzo 1999, n. 78, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, cosi' recita:
"2. I decodificatori devono consentire la fruibilita' delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1o luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate".
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca: "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi".
- La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 23 novembre 1995.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401944Provvedimento:Leggi di più...- accesso condizionato·
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- commercializzazione di pacchetti televisivi·
- compatibilità con il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)·
- direttiva 2002/21/CE·
- direttiva 2002/22/CE·
- diritti dei consumatori·
- diritti di difesa nel procedimento sanzionatorio·
- error in iudicando·
- interpretazione della normativa sulle comunicazioni elettroniche·
- interpretazione delle direttive europee·
- procedura sanzionatoria·
- regime di autorizzazione generale·
- regolamento AGCom 664/06/CONS·
- sanzione amministrativa·
- servizi di comunicazione elettronica·
- sospensione del servizio·
- termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni·
- trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica
2. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-05, n. 202011465Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 1 allegato 10 d.lgs. 259/2003·
- art. 34 del d.lgs. 259/2003·
- autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica·
- carenza di istruttoria·
- carenza di motivazione·
- contributi amministrativi per le imprese di comunicazione elettronica·
- direttiva 2002/20/CE·
- direttiva 2002/21/CE·
- direttiva 98/84/CE·
- disapplicazione di disposizioni normative·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- restituzione di importi indebitamente versati·
- servizi di accesso condizionato