ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse1.La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2.La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3.Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4.Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5.Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991

Sentenze57


  • 1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-12, n. 202407216
    Provvedimento:
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    • art. 14 legge 689/1981·
    • competenza AGCOM e AGCM·
    • comunicazioni incomplete e fuorvianti·
    • condotta non conforme alle disposizioni di settore·
    • contestazione delle violazioni amministrative·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto di concorrenza·
    • diritto di recesso·
    • diritto di recesso in caso di modifica contrattuale·
    • eccesso di potere·
    • informazioni chiare e trasparenti·
    • principio di legalità·
    • principio di specialità·
    • procedimento sanzionatorio AGCOM·
    • proporzionalità della sanzione·
    • protocollo integrativo in materia di pratiche commerciali scorrette·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • sospensione del termine istruttorio·
    • trasparenza informativa·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione art. 70 d.lgs. 259/2003

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-08, n. 202302437
    Provvedimento:
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    • abusi edilizi·
    • accertamento di conformità·
    • applicabilità della legge 287/1991·
    • attività di home restaurant·
    • cambio di destinazione d'uso·
    • interesse pubblico e privato·
    • legittimità dell'ordine di cessazione dell'attività·
    • motivazione dell'ordinanza di demolizione·
    • ordinanza di demolizione·
    • permesso di costruire·
    • sanzione ripristinatoria·
    • silenzio diniego

  • 4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-06-10, n. 202411786
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • attività di somministrazione di alimenti e bevande·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorrenza tra attività commerciali·
    • consumo sul posto·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione normativa·
    • principio di libertà di accesso alle attività economiche·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamentazione delle attività economiche·
    • servizio assistito·
    • tutela della concorrenza·
    • violazione di legge

  • 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-03, n. 202406455
    Provvedimento:
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    • accesso condizionato·
    • annullamento delibera AGCOM·
    • competenza AGCOM·
    • differenza tra AGCOM e AGCM·
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    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • misure a tutela degli utenti·
    • pay per view·
    • regolamentazione settore comunicazioni elettroniche·
    • servizi di comunicazione elettronica·
    • trasparenza tariffaria·
    • violazione normativa
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