tipologia degli esercizi

Art. 5. Tipologia degli esercizi1.Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a)esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b)esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c)esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d)esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
2.La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
3.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere ai consumatori.
4.Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5.Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6.E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.
Note all'art. 5:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 269/1989 reca: "Disciplina del trattamento e commercializzazione del latte alimentare vaccino".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991

Sentenze290


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-14, n. 202300397
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento questorile·
    • art. 13-bis D.L. 14/2017·
    • Daspo Urbano·
    • divieto di accesso ai pubblici esercizi·
    • eccesso di potere·
    • mancanza di misure cautelari·
    • misura di prevenzione·
    • ordinanza impositiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria·
    • spese di giudizio·
    • violazione di presupposti applicativi

  • 2. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-09-17, n. 202400583
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 13 bis d.l. n. 14/2017·
    • Daspo·
    • diritti costituzionali art. 25 Cost.·
    • divieto di accesso ai locali pubblici·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • ordinanza istruttorio art. 64 c.p.a.·
    • principio di proporzionalità·
    • travisamento dei fatti·
    • violazione art. 7 legge 241/90

  • 3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-26, n. 202302012
    Provvedimento:
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    • accertamento di sorvegliabilità·
    • accesso diretto da luogo pubblico·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • autorizzazione attività secondaria·
    • autotutela amministrativa·
    • decreto ministeriale n. 564/1992·
    • requisiti di sorvegliabilità·
    • segnalazione certificata di inizio attività·
    • somministrazione alimenti e bevande·
    • sospensione attività commerciale·
    • violazione art. 1 decreto ministeriale n. 564/1992

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-28, n. 202405734
    Provvedimento:
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    • art. 10-ter del D.L. 21 marzo 2022, n. 21·
    • art. 22-quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21·
    • autorizzazioni temporanee·
    • compensazione delle spese giudiziali·
    • dehors delimitati e coperti·
    • diniego di concessione·
    • giustificazione del diniego di concessione·
    • impugnazione delle delibere comunali·
    • normativa emergenza COVID-19·
    • nuova concessione permanente·
    • occupazione di suolo pubblico·
    • regolamenti comunali·
    • rinnovo autorizzazioni·
    • sospensione degli effetti della sentenza

  • 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202401692
    Provvedimento:
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    • art. 122 e 125 l.r.c. n. 7/2020·
    • art. 2 d.lgs. 32/1998·
    • attività complementari e servizi integrativi·
    • autorizzazione amministrativa·
    • autorizzazione complessiva del permesso a costruire·
    • compensazione delle spese di lite·
    • competenza concorrente tra Stato e Regioni·
    • diniego di autorizzazione·
    • eccesso di potere·
    • impianti di distribuzione carburanti·
    • piani urbanistici attuativi (P.U.A.)·
    • piano urbanistico comunale·
    • regolamento regionale n. 1/2012·
    • sostituzione di atti amministrativi·
    • valutazione ambientale·
    • violazione di legge·
    • zonizzazione urbanistica
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