revoca dell'autorizzazione

Art. 4. Revoca dell'autorizzazione1.L'autorizzazione di cui all'articolo 3 e' revocata:
a)qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
b)qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
c)qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2.Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931:
"Art. 99. - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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