sanzioni

Art. 10. Sanzioni1.A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2.Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
3.Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4.L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. ((3))5.Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che sono abrogate le disposizioni del comma 4 del presente articolo nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
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