rilascio delle autorizzazioni

Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
((6.Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a)al domicilio del consumatore;
b)negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c)negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d)negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e)nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f)esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g)nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h)nei mezzi di trasporto pubblico.))7.Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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