Art 1

Art. 1.1.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.
2.Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
3.In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che cio' costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 17 maggio 1994

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