(disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

Art. 17. (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).1.Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2.Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3.L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4.L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5.Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6.L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7.Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a)i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b)le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c)la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d)i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e)le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8.Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9.L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
10.Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a)criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b)disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte;
c)predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d)procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e)criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11.Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12.La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
((13.Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti) ))14.Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
((15.Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime))((12))
Entrata in vigore il 29 dicembre 2007

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