(disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

Art. 17. (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).1.Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo ((...)) alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.((La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.))2.Le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3.L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4.L'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5.Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6.L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7.Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a)i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b)le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c)la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d)i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e)le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8.Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232)).
10.Le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a)criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b)disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte;
c)predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d)procedure di verifica e di controllo da parte delle ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e)criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11.Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12.La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da ((5164,57 euro a 30987,41 euro)).
13.Le ((Autorita' di sistema portuale)), o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti).
14.Le ((Autorita' di sistema portuale)) esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15.Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. (12)
15-bis.Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.

---------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 86) che la suddetta modifica ha efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008. ---------------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 111) che il comma 15-bis del presente articolo si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2018

Sentenze27


  • 2. TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202300647
    Provvedimento:
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    • art. 16, comma 4-bis, legge 84/1994·
    • autoproduzione nelle operazioni portuali·
    • autorizzazione ex art. 16 legge 84/1994·
    • disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto europeo·
    • improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse·
    • inammissibilità del ricorso per difetto di interesse·
    • principi di concorrenza e libera circolazione delle merci·
    • tutela della sicurezza della navigazione·
    • utilizzo del personale di bordo

  • 3. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-03-20, n. 202400676
    Provvedimento:
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    • art. 16 L. 84/94·
    • art. 267 TFUE·
    • autorizzazione alle operazioni portuali·
    • commi 4-bis e 4-ter art. 16 L. 84/94·
    • concorrenza e tutela della concorrenza·
    • decreto attuativo art. 199-bis D.L. 34/2020·
    • disapplicazione delle norme·
    • operazioni portuali·
    • principio di proporzionalità·
    • regime di autoproduzione·
    • Regolamento UE 2017/352·
    • rinvio pregiudiziale·
    • rizzaggio e derizzaggio·
    • servizi portuali

  • 4. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202300501
    Provvedimento:
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    • aggiornamento delle modalità di comunicazione dei dati·
    • annullamento provvedimento presidenziale·
    • autorità di sistema portuale·
    • compensazione delle spese di lite·
    • inammissibilità del ricorso per difetto di interesse·
    • osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro·
    • potere regolamentare delle autorità portuali·
    • principio di legalità·
    • regolamento degli avviamenti al lavoro·
    • sanzione amministrativa·
    • violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-19, n. 202406522
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis legge n. 241 del 1990·
    • art. 16 legge n. 84 del 1994·
    • art. 8 d.m. n. 585 del 1995·
    • autoproduzione delle operazioni portuali·
    • autorizzazione per operazioni portuali·
    • CCNL lavoro marittimo·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di autorizzazione·
    • d.lgs. n. 272 del 1999·
    • documentazione di sicurezza·
    • error in iudicando·
    • inammissibilità del ricorso·
    • irricevibilità del ricorso·
    • organizzazione del lavoro portuale·
    • partecipazione procedimentale·
    • personale marittimo e di terra·
    • piano organico del porto·
    • principio di esclusività del personale·
    • principio di plurimotivazione·
    • sicurezza delle operazioni portuali·
    • valutazione dei motivi di diniego·
    • valutazione dei requisiti per l'autorizzazione
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