(uffici territoriali portuali)
Art. 6-bis.(Uffici territoriali portuali)1.Presso ciascun porto gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)), l'((Autorita' di sistema portuale)) costituisce un proprio ufficio territoriale ((...)) cui e' preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o ((...)) un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le ((Autorita' di sistema portuale)) o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:
a)istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'((Autorita' di sistema portuale));
b)di proposta, con riferimento a materie di ((rilievo)) locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'((Autorita' di sistema portuale));
c)funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, ((...)) nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'((Autorita' di sistema portuale))((;))((c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.))2.Presso ciascun porto dell'((Autorita' di sistema portuale)) ubicato ((in un comune)) capoluogo di provincia non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)), l'((Autorita' di sistema portuale)) puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le ((Autorita' di sistema portuale)) o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'((Autorita' di sistema portuale)) puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)).
a)istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'((Autorita' di sistema portuale));
b)di proposta, con riferimento a materie di ((rilievo)) locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'((Autorita' di sistema portuale));
c)funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, ((...)) nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'((Autorita' di sistema portuale))((;))((c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.))2.Presso ciascun porto dell'((Autorita' di sistema portuale)) ubicato ((in un comune)) capoluogo di provincia non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)), l'((Autorita' di sistema portuale)) puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le ((Autorita' di sistema portuale)) o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'((Autorita' di sistema portuale)) puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)).