(commissioni consultive)
Art. 15.(Commissioni consultive)((1.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorita' di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale))((1-bis.I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo))2.La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca ((delle autorizzazioni di cui all'articolo 17)), nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2016, N. 169)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2016, N. 169)).