(comitato portuale)

Art. 9.(Comitato portuale)1.Il comitato portuale e' composto:
a)dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede;
b)dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente;
c)da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
d)da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
e)dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
f)dal presidente della provincia o da un suo delegato;
g)dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
h)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;
i)da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l)da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.
l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale.
((2.I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.))3.Il comitato portuale:
a)approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
b)adotta il piano regolatore portuale;
c)approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
d)approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
e)delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
f)esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);
g)delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
h)delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;
i)delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano;
l)delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;
m)delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
n)promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23.
n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6.
4.Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.
5.Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.
Entrata in vigore il 7 luglio 2000
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