(comitato di gestione)
Art. 9.(Comitato di gestione)1.Il Comitato di gestione e' composto:
a)dal Presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)), che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi;
b)da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c)da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d)da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di ((Autorita' di sistema portuale)) inclusi nell'((Autorita' di sistema portuale)), esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
e)dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e nelle sole materie di propria competenza.1-bis.Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'((Autorita' di sistema portuale)) e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)). Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. ((Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.))2.I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti ((e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta' piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non e' regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.)) Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'((Autorita' di sistema portuale))((e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.))((Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.))3.In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo.
4.Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.
5.Il Comitato di gestione:
((a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;))((b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento));
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'((Autorita' di sistema portuale)), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'((Autorita' di sistema portuale)) da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) ((e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis) ));
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma ((10)), 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'((Autorita' di sistema portuale));
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'((Autorita' di sistema portuale)) e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'((Autorita' di sistema portuale));
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'((Autorita' di sistema portuale))((;))((m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.))6.Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ((...)). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.
a)dal Presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)), che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi;
b)da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c)da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d)da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di ((Autorita' di sistema portuale)) inclusi nell'((Autorita' di sistema portuale)), esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
e)dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorita' di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorita' marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorita' di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorita' marittima e nelle sole materie di propria competenza.1-bis.Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'((Autorita' di sistema portuale)) e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di ((Autorita' di sistema portuale)). Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. ((Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.))2.I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti ((e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione e' comunque regolarmente costituito con la meta' piu' uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non e' regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.)) Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'((Autorita' di sistema portuale))((e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.))((Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilita' opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.))3.In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo.
4.Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.
5.Il Comitato di gestione:
((a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;))((b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento));
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'((Autorita' di sistema portuale)), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'((Autorita' di sistema portuale)) da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) ((e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis) ));
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma ((10)), 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'((Autorita' di sistema portuale));
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'((Autorita' di sistema portuale)) e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'((Autorita' di sistema portuale));
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'((Autorita' di sistema portuale))((;))((m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.))6.Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ((...)). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.