(disposizioni in materia di personale)
Art. 23.(Disposizioni in materia di personale)1.I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.
2.Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle ((Autorita' di sistema portuale)), in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna ((Autorita' di sistema portuale)), risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre ((Autorita' di sistema portuale)).
3.Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre ((Autorita' di sistema portuale)), nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle ((Autorita' di sistema portuale)), sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma.
4.Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'((Autorita' di sistema portuale)).
5.Le ((Autorita' di sistema portuale)) istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
6.Le ((Autorita' di sistema portuale)) concedono alle societa' e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle ((Autorita' di sistema portuale)).
2.Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle ((Autorita' di sistema portuale)), in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna ((Autorita' di sistema portuale)), risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre ((Autorita' di sistema portuale)).
3.Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre ((Autorita' di sistema portuale)), nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle ((Autorita' di sistema portuale)), sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma.
4.Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'((Autorita' di sistema portuale)).
5.Le ((Autorita' di sistema portuale)) istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
6.Le ((Autorita' di sistema portuale)) concedono alle societa' e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle ((Autorita' di sistema portuale)).
1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-03-19, n. 202401093Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- articolo 21 quater della Legge 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- diritti dei candidati concorsuali·
- eccesso di potere·
- graduatorie concorsuali·
- indennizzi per revoca di provvedimenti amministrativi·
- principio di legittimo affidamento·
- sospensione di provvedimenti amministrativi
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202105957Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- concessione demaniale·
- connessione tra regolamenti e oneri di contribuzione·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- oneri di contribuzione per la gestione degli impianti di illuminazione·
- principio di chi usa paga·
- principio di tassatività ex art. 23 Cost.·
- regolamento per il frazionamento fittizio degli impianti di illuminazione·
- sostituzione degli oneri di manutenzione·
- tardività dell'impugnazione·
- violazione art. 13 Legge n. 84/1994·
- violazione art. 36 e 39 cod. nav.·
- violazione art. 4 bis Legge n. 84/1994·
- violazione art. 6, comma 4, lett. b) e c) Legge n. 84/1994
3. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-04-20, n. 202100282Provvedimento:Leggi di più...- art. 68 cod. nav.·
- concessioni demaniali·
- concorrenza nelle concessioni·
- difetto di interesse·
- giurisdizione amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- iscrizione nel registro delle attività portuali·
- legittimazione ad agire·
- misura cautelare·
- procedura di gara·
- proroga delle concessioni·
- regolamento portuale·
- servizi pubblici di interesse generale·
- sospensione delle iscrizioni nel registro·
- tutela della concorrenza
5. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2020-06-30, n. 202007297Provvedimento:Leggi di più...- Art. 4 D.Lgs. 39/2013·
- Conflitto di interessi·
- Deleghe gestionali·
- Finanziamento e regolazione TTP·
- Inconferibilità incarichi pubblici·
- Interpretazione rigorosa norme·
- Legittimo affidamento·
- Potere di nomina Ministro MIT·
- Proporzionalità·
- Risarcimento danni