Art 11

Art. 11.
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.
Entrata in vigore il 8 giugno 1976

Sentenze17


  • 2. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-12-02, n. 202402348
    Provvedimento:
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    • alienazione beni immobili·
    • art. 11 l. 386/1976·
    • art. 1 l. 560/1993·
    • compensazione spese legali·
    • difetto di istruttoria·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • gratuito patrocinio·
    • legittimazione attiva·
    • regolarizzazione occupazione impropria·
    • vincolo di destinazione

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-01, n. 202207639
    Provvedimento:
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    • apprezzamento delle prove·
    • art. 101 c.p.a.·
    • art. 14 legge 11 novembre 1986, n. 771·
    • art. 14 legge regionale 19 novembre 1999, n. 31·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 2 e 3 L.R. 19.11.1999 n. 31·
    • art. 346 c.p.c.·
    • art. 3, comma 1, lett. g, L.R. 19.11.1999 n. 31·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da graduatoria per assegnazione di alloggi ERP·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • natura giuridica degli alloggi ERP·
    • occupazione abusiva di alloggio ERP·
    • onere della prova·
    • principio della domanda·
    • principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
    • sospensione del giudizio·
    • violazione delle garanzie procedimentali

  • 5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200285
    Provvedimento:
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    • annullamento degli atti amministrativi·
    • art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • espropriazione per pubblica utilità·
    • giurisdizione del TAR·
    • indennità di esproprio·
    • occupazione illegittima·
    • patrimonio indisponibile·
    • procedura amministrativa·
    • procedura espropriativa·
    • risarcimento danni·
    • trasformazione di destinazione d'uso dei beni·
    • urgenza nell'espropriazione·
    • vincolo preordinato all'esproprio·
    • violazione di legge
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