nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
Art. 1. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo1.All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione ((da cinque a otto anni)).».
2.Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi ((in territorio estero)) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione ((da cinque a otto anni)).».
3.All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti ((univocamente)) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b)dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto ((di chi addestra o istruisce)) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
((3-bis.La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore))
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione ((da cinque a otto anni)).».
2.Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi ((in territorio estero)) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione ((da cinque a otto anni)).».
3.All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti ((univocamente)) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b)dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto ((di chi addestra o istruisce)) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
((3-bis.La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore))