disposizioni in materia di giurisdizione
Art. 6. Disposizioni in materia di giurisdizione1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).
2.Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
2.Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.