Art 2

Art. 2.
Per i fabbricati gia' esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo puo' essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purche' detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

Entrata in vigore il 30 ottobre 1957
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