proclamazione degli eletti

Art. 15. Proclamazione degli eletti1.Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio e' redatto apposito verbale.
2.Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3.Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorita' competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4.Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
5.Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6.In caso di parita' di voti risulta eletto l'avvocato piu' anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
7.Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.
Entrata in vigore il 20 luglio 2017

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