elettorato attivo e passivo

Art. 3. Elettorato attivo e passivo1.I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2.Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3.Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente mandato.
4.Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 20 luglio 2017

Sentenze9

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi