(disposizioni per la gradualita' e la fattibilita').

Art. 15. (Disposizioni per la gradualita'
e la fattibilita').1.Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilita' di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e preso gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della riforma, predisponendo un apposito piano.
2.Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita' di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3.Compatibilmente con le capacita' edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente contrazione di alunni nelle classi.
4.Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovra' essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta' di collegamento non consentano la possibilita' di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5.Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
6.Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7.Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.
8.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle provincie nella quali sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale.
9.Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10.L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare.
E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11.Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12.Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei Conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 15 giugno 1990

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