comunicazione

Art. 269. Comunicazione1.Il datore di lavoro che intende esercitare attivita' che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a)il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b)il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2.Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di attivita' che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3.Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4.Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5.Ove le attivita' di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6.I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Nota all'art. 269:
- Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 30 aprile 2008

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