enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro1.L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2.L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarieta', le seguenti attivita':
a)elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita';
b)interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
c)consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d)progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e)formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
f)promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g)partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
h)consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
i)elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l)predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m)contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3.L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivita' non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita la possibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivita' di consulenza sono devoluti in ragione della meta' all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4.L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a)raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b)concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l'ISPESL;
c)partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d)eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. ((Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
d-bis) puo' erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.))5.L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
a)svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b)interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c)e' organo tecnico-scientifico delle Autorita' nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d)svolge attivita' di organismo notificato per attestazioni di conformita' relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e)e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f)fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g)fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h)supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i)((puo' svolgere)), congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l)effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
m)partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruita' della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n)assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o)diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p)coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q)supporta l'attivita' di monitoraggio del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a)raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b)concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e con l'ISPESL;
c)finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d)supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e)eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. ((Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.))
Entrata in vigore il 5 agosto 2009

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