modalita' di attuazione
Art. 2. Modalita' di attuazione1.Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:
a)consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato;
b)regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c)disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d)introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e)disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 )).
3.All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto.
La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".
a)consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in piu' fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attivita' residue. Le societa' per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra societa', nelle attivita' svolte dall'ente conferente o trasformato;
b)regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilita' delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facolta' del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le societa' per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potra' essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Le assemblee delle societa' di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c)disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d)introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria delle societa' per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva, per finalita' di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potra' consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;
2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;
3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e)disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruita' applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153 )).
3.All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto.
La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".
4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-05-03, n. 201304413Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- competenze degli organi di amministrazione delle fondazioni·
- difetto di istruttoria·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- interesse legittimo·
- statuto di fondazione bancaria·
- sviamento di potere·
- violazione di norme sulla rappresentanza territoriale
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-09-08, n. 201032136Provvedimento:Leggi di più...- approvazione ministeriale degli statuti·
- atti regolamentari·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- irricevibilità del ricorso·
- notifica degli atti amministrativi·
- statuto delle fondazioni·
- termine per impugnare gli atti amministrativi·
- terzi interessati·
- violazione delle norme statutarie