Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 155

Art. 155.

Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.

Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
Entrata in vigore il 29 aprile 1936

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