(sondaggi politici ed elettorali)
Art. 8.(Sondaggi politici ed elettorali)1.Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e'
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2.L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3.I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b)committente e acquirente;
c)criteri seguiti per la formazione del campione;
d)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f)domande rivolte;
g)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;h)data in cui e' stato realizzato il sondaggio.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2.L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3.I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b)committente e acquirente;
c)criteri seguiti per la formazione del campione;
d)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f)domande rivolte;
g)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;h)data in cui e' stato realizzato il sondaggio.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300694Provvedimento:Leggi di più...- art. 8 legge 22 febbraio 2000, n. 28·
- difetto di istruttoria·
- diritto della comunicazione·
- divieto di diffusione risultati sondaggi·
- eccesso di potere·
- interpretazione normativa·
- parità di accesso ai mezzi di informazione·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- sondaggi politici e elettorali·
- spese di lite
2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-11, n. 202404880Provvedimento:Leggi di più...- art. 8 l. n. 28/2000·
- bilanciamento tra diritto di cronaca e divieto di sondaggi·
- diritto di cronaca·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- gerarchia delle fonti·
- pubblicazione di sondaggi nel periodo elettorale·
- sondaggi demoscopici·
- spese di lite·
- violazione del diritto di difesa
3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-12-02, n. 202012913Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento delibera AGCOM·
- Art. 8 legge n. 28/2000·
- Difetto di istruttoria·
- Divieto di divulgazione sondaggi elettorali·
- Eccesso di potere·
- Interpretazione articolo giornale·
- Legge n. 28/2000·
- Legittimo affidamento·
- Mancanza dati percentuali o numerici·
- Pubblicazione messaggio AGCOM·
- Violazione divieto sondaggi