(sondaggi politici ed elettorali)

Art. 8.(Sondaggi politici ed elettorali)1.Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e'
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di
sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2.L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3.I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati
dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto
che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi
disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni,
su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a)soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b)committente e acquirente;
c)criteri seguiti per la formazione del campione;
d)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f)domande rivolte;
g)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;h)data in cui e' stato realizzato il sondaggio.((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Entrata in vigore il 18 novembre 2003

Sentenze3


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300694
    Provvedimento:
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    • art. 8 legge 22 febbraio 2000, n. 28·
    • difetto di istruttoria·
    • diritto della comunicazione·
    • divieto di diffusione risultati sondaggi·
    • eccesso di potere·
    • interpretazione normativa·
    • parità di accesso ai mezzi di informazione·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • sondaggi politici e elettorali·
    • spese di lite

  • 2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-11, n. 202404880
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 8 l. n. 28/2000·
    • bilanciamento tra diritto di cronaca e divieto di sondaggi·
    • diritto di cronaca·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • gerarchia delle fonti·
    • pubblicazione di sondaggi nel periodo elettorale·
    • sondaggi demoscopici·
    • spese di lite·
    • violazione del diritto di difesa

  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-12-02, n. 202012913
    Provvedimento:
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    • Annullamento delibera AGCOM·
    • Art. 8 legge n. 28/2000·
    • Difetto di istruttoria·
    • Divieto di divulgazione sondaggi elettorali·
    • Eccesso di potere·
    • Interpretazione articolo giornale·
    • Legge n. 28/2000·
    • Legittimo affidamento·
    • Mancanza dati percentuali o numerici·
    • Pubblicazione messaggio AGCOM·
    • Violazione divieto sondaggi
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