modificazioni
Art. 1. Modificazioni1.All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le universita' statali» sono soppresse.
2.All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.
3.Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
b)all'articolo 17, comma 4-quinquies, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse.
4.All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.».
5.All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' soppresso.
6.All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalita' di versamento» sono soppresse.
7.Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
b)all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse.
8.All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».
9.All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo e' soppresso.
10.All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».
11.All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;
b)al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.».
12.Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;
b)all'articolo 7, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c)all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«Art. 14. Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
«Art. 21. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dal presente decreto:
«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), come modificato dal presente decreto:
« Art. 18. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, comma 1, e 17, comma 4-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificati dal presente decreto:
«Art. 6. Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2-3-bis. (Omissis).»
«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
1-4 quater. (Omissis).
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Riduzione delle spese di personale
1-7 (Omissis).
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9-27 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), come modificato dal presente decreto:
«Art. 25. Disposizioni finanziarie
1-2 (Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificati dal presente decreto:
« Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3-17. (Omissis).»
«Art. 20. Comunita' intelligenti
1-15 (Omissis).
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita' delle comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a).
17-20-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13. Governance dell'Agenda digitale Italiana
1-2-ter (Omissis).
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto:
« Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
1 (Omissis).
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. 3-14-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal presente decreto:
« Art. 9. Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione
1 (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 3 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali
1-3-ter (Omissis).
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.
4 (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 11, 7, comma 6, e 33, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificati dal presente decreto:
"Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1-10-bis (Omissis).
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti.
11-bis-11-quater (Omissis)."
"Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
1-5 (Omissis).
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."
"Art. 33. (Omissis).
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
2.All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.
3.Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
b)all'articolo 17, comma 4-quinquies, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse.
4.All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.».
5.All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' soppresso.
6.All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalita' di versamento» sono soppresse.
7.Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
b)all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse.
8.All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».
9.All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo e' soppresso.
10.All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».
11.All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;
b)al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.».
12.Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;
b)all'articolo 7, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c)all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«Art. 14. Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
«Art. 21. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dal presente decreto:
«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), come modificato dal presente decreto:
« Art. 18. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, comma 1, e 17, comma 4-quinquies, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificati dal presente decreto:
«Art. 6. Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2-3-bis. (Omissis).»
«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
1-4 quater. (Omissis).
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Riduzione delle spese di personale
1-7 (Omissis).
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9-27 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), come modificato dal presente decreto:
«Art. 25. Disposizioni finanziarie
1-2 (Omissis).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificati dal presente decreto:
« Art. 8. Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3-17. (Omissis).»
«Art. 20. Comunita' intelligenti
1-15 (Omissis).
16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonche' progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attivita' delle comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a).
17-20-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto:
«Art. 13. Governance dell'Agenda digitale Italiana
1-2-ter (Omissis).
2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto:
« Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
1 (Omissis).
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. 3-14-bis (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal presente decreto:
« Art. 9. Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione
1 (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 3 (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali
1-3-ter (Omissis).
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed e' approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna citta', sulla base dei progetti gia' inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresi' le risorse necessarie per la sua realizzazione.
Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.
4 (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 11, 7, comma 6, e 33, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificati dal presente decreto:
"Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1-10-bis (Omissis).
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti.
11-bis-11-quater (Omissis)."
"Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
1-5 (Omissis).
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."
"Art. 33. (Omissis).
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.