mutui della cassa dei depositi e prestiti

Art. 5. Mutui della Cassa dei depositi e prestiti

La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, sino a raggiungere la somma di cento milioni, ai Comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonche' agli Istituti autonomi ed Enti morali di cui al n. 3 dell'articolo 7, a condizione che i prestiti siano assunti e garantiti dai rispettivi Comuni a tenore delle leggi che disciplinano la Cassa, e che le case siano date esclusivamente in affitto. (2) ((5))

Ai mutui contratti dai Comuni con la Cassa dei depositi e prestiti o con gli Istituti indicati nell'art. 1, per conto proprio o per conto d'Istituti autonomi per case popolari, si applica l'ultimo capoverso dell'art. 191 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Puo' altresi' concedere mutui all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma con le norme vigenti per tale Istituto, il cui riordinamento sara' stabilito per decreto Reale promosso dal ministro d'industria, commercio e lavoro, nonche' alle Cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprieta' individuale o indivisa composte esclusivamente di impiegati dello Stato, ed ai loro soci, purche' i prestiti siano garantiti con prima ipoteca e con le ritenute sugli stipendi.

I mutui di cui nel presente articolo sono concessi al saggio d'interesse stabilito annualmente dal ministro del tesoro pei mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compreso i contributi dello Stato previsti nel successivo art. 30, e possono ammortizzarsi in un periodo non superiore a 50 anni.

I mutui di cui all'ultima parte del terzo comma del presente articolo possono essere concessi anche a cooperative per costruzione di case popolari od economiche a proprieta' individuale o indivisa composte di pensionati dello Stato.

---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 2 maggio 1920, n. 521, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, in eccedenza al fondo dei cento milioni di cui all'art. 5 del Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318, i mutui per costruzione di case popolari ed economiche consentiti dallo stesso articolo a favore degli Enti in esso previsti e di quelli indicati all'art. 6 del Nostro decreto 8 gennaio 1920, n. 16". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 5 ottobre 1920, n. 1559, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1926, n. 253, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I mutui menzionati nell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto del 30 novembre 1919 e nel Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521, possono essere concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti anche alle Provincie che intraprendono direttamente la costruzione di case popolari".
Entrata in vigore il 13 novembre 1920

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