Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 28
Art. 28.
(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)
Dichiarazione della successione
1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. (2) 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
((6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.
----------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)
Dichiarazione della successione
1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. (2) 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
((6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.
----------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2922Provvedimento: L'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, emetteva nei confronti della Scuola Superiore d'Informatica Telematica e Management cartella di pagamento per Iva, Ires e Irap in relazione al Mod. Unico 2006 per l'anno d'imposta 2005, come integrato con dichiarazione integrativa del 2007. L'impugnazione della contribuente, che eccepiva la decadenza per la tardività della notifica della cartella, avvenuta nel 2010, nonché il difetto di motivazione della stessa ed il carente invio della comunicazione di irregolarità, era accolta dalla CTP di Reggio Calabria. La sentenza era confermata dalla CT in epigrafe, …Leggi di più...
2. Trib. Palermo, sentenza 03/10/2024, n. 4741Provvedimento: R.G. 16517/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati - Dott.ssa Monica Stocco Presidente - Dott.ssa Simona MA Cipitì Giudice - Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16517 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra: EN MA (C.F. [...]), EN LI (C.F. [...]), EN CI (C.F. [...]), EN TE (C.F. [...]), EN LO (C.F. [...]), nella qualità di eredi dell'attore, OV AT, deceduto in corso di causa in data 12.3.2017, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio in …Leggi di più...
3. Trib. Fermo, sentenza 25/11/2024, n. 743Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Fermo Affari Civili Contenziosi N. R.G. 1643/2023 Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente T R A CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (C.F./ P.IVA 00112540448) rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE LIBERINI, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo; RICORRENTE E FR SI (C.F. [...]) e FR AN (C.F. [...]) -contumaci-; RESISTENTI E LUZZATTI POP NPLS 2023 S.R.L. (n. 13236210962), con la mandataria …Leggi di più...
4. Trib. Terni, sentenza 19/12/2024, n. 1010Provvedimento: N. 2096/2023 R.G Tribunale Ordinario di Terni VERBALE DI UDIENZA DEL 19/12/2024 - Letti gli atti; - Lette le note di trattazione scritta; il Giudice Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la sentenza nei termini previsti dall'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 come disposto dall'art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 164/2024. Il Giudice Tommaso Bellei REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2024, n. 3094Provvedimento: 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: Dott. Glauco ZACCARDI Presidente Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 24.9.2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 264/2023 R.G. vertente tra D'IP IN rappresentato e difeso dagli avvocati Di Natale Francesco e Antonia Giannella appellante e PS rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bellomarì appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5333 del 4.8.2022 conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso …Leggi di più...