Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59
Art. 59.
(Disposizione nuova)
Applicazione dell'imposta in misura fissa
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro :
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'aricolo 12 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
(Disposizione nuova)
Applicazione dell'imposta in misura fissa
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro :
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i) dell'aricolo 12 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.