Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 8
Art. 8.
(Art. 7 D.P.R. n. 637/1972)
Base imponibile
1. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
(( l-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali))
2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.
3. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate al-l'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende' il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprieta' anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.
(Art. 7 D.P.R. n. 637/1972)
Base imponibile
1. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
(( l-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali))
2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.
3. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate al-l'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende' il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprieta' anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.