sanzioni

Art. 21. Sanzioni1.Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
2.In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)).
4.Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
5.Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6.Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7.Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7-bis.Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter.I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater.In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione, puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies.Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).
8.La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16.
Entrata in vigore il 14 agosto 2017
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